Legittima difesa? Che Antolisei vi perdoni.

Che Antolisei vi perdoni Un uomo-spara a un uomo che scappa

Legittima difesa, ancora proposte di modifica.

Si stanno raccogliendo le firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che vorrebbe modificare gli artt. 614 (violazione di domicilio) e 55 (eccesso colposo di legittima difesa) del codice penale. Che Antolisei vi perdoni.

La proposta

1. All’articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al primo comma le parole “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti ”da uno a sei anni”;
b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole:”Ma si procede d’ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto
perseguibile d’ufficio”:
c) Al quarto comma le parole “da uno a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “da due a sette anni”;
d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente:
“Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma”.

Art. 2
(Modifiche all’articolo 55 del codice penale)
1. All’articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: “Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52”.

Già ad un primo sguardo, ci si chiede se chi propone tali iniziative abbia una lontana conoscenza dei principi generali del diritto penale o sia spinto soltanto da un becero populismo.

Tralasciando l’aspetto relativo al principio di proporzionalità della pena (che non credo sia stato minimamente considerato da chi ha partorito tale proposta) mi soffermo sulle due altre principali proposte di modifica.

Analisi della modifica art. 614 c.p.

La prima riguarda l’inserimento della seguente dicitura nell’art.614 cp: “Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma”.

Come è noto, la legittima difesa costituisce una scriminante sia in ambito civile che in ambito penale. Se qualcuno commette un fatto di per sé antigiuridico in presenza della legittima difesa non è tenuto al risarcimento del danno (art.2044 c.c.) e parimenti non è punibile (art.52 c.p).

Quindi, se ad esempio il proprietario di casa per difendersi reca un danno al soggetto che si è introdotto nella sua abitazione non sarà tenuto a risarcire alcunché se sussistono i requisiti della legittima difesa (“necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”).

Oltretutto, lo stesso legislatore (anche qui vi sarebbe da discutere) aveva già previsto una sorta di presunzione di proporzionalità dell’utilizzo delle armi in presenza dei requisiti di cui all’art.52 c.p. (“ Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione .”).

Pertanto, alla luce della disciplina civile e penale in materia di legittima difesa, la predetta proposta di modifica che impedisce la richiesta di risarcimento non solo è del tutto superflua ma, a mio parere, giuridicamente scorretta ed in contrasto con i principi generali di diritto penale.

Ma le proposte di modifica non si limitano a questo.

Analisi della modifica art. 55 c.p.

Oggetto della iniziativa di legge popolare sarebbe anche una modifica all’art.55 del codice penale in materia di eccesso colposo che vorrebbe introdurre la seguente dicitura: “Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52”.

Qui siamo al sublime. Contro ogni principio base del diritto penale, si vorrebbe modificare una norma di portata generale che riguarda tutte le scriminanti introducendo al suo interno una eccezione particolare per una fattispecie ben specifica e cioè la legittima difesa in ipotesi della violazione del domicilio quando vi è l’utilizzo delle armi da parte dell’offeso.

Per come è stata formulata la predetta proposta di modifica, si avrebbe l’aberrante risultato che chi agisce in legittima difesa sarebbe in qualche modo legittimato a compiere qualsiasi azione nei confronti di chi ha violato il suo domicilio.

Che Antolisei vi perdoni.

Avv.Piera Angius

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